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Legge n. 65 / 1986: la legge quadro sulla Polizia Locale.

Aggiornamento: 23 nov 2023

Una delle norme di riferimento per comprendere compiti, funzioni e organi della Polizia Locale è indubbiamente la L. 65/1986, cosiddetta Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale. Prima di tutto: a chi spetta legiferare in materia di Polizia Locale?



Per rispondere a questa domanda dobbiamo rifarci all’art. 117 della Costituzione, che sancisce, dopo la riforma del Titolo V (L. Cost. 3/2001), che sono le Regioni ad avere competenza legislativa esclusiva in materia di “polizia amministrativa locale”, pur rimanendo nelle mani dello Stato la competenza esclusiva in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, nonché la disciplina degli organi e delle funzioni degli enti locali, tra cui la Polizia Locale.

La “legge quadro” in questione consta di soli 14 articoli, tuttavia, in questa sede, affronteremo gli aspetti più rilevanti. Consigliamo di reperire il testo di legge e rivedere tutti gli articoli ivi contenuti.


Servizio e Corpo di Polizia Municipale

L’art. 1 stabilisce che lo svolgimento delle funzioni di polizia locale è in capo ai Comuni, i quali possono perciò organizzare un servizio di Polizia Municipale, che, a sua volta, può essere espletato dai Comuni o in forma individuale, oppure nelle forme associative previste dallo Stato: convenzioni, consorzi, unioni di comuni.

Che differenza c’è tra Servizio e Corpo di Polizia Municipale? L’art. 7 stabilisce che i Comuni nei quali il servizio sia espletato da almeno 7 addetti si possa istituire il Corpo di Polizia Municipale.

Organi della Polizia Municipale

All’art. 2 troviamo l’organo apicale: il Sindaco. Questi, o in alternativa l’assessore da lui delegato, svolge i seguenti compiti:

  1. impartisce direttive;

  2. vigila sull’espletamento del servizio;

  3. adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

  4. dispone la collaborazione degli addetti al servizio di Polizia Municipale con le Forze di Polizia dello Stato per specifiche operazioni (art. 3).

All’art. 9 viene disciplinato un altro importante organo: il Comandante. Egli è responsabile nei confronti del Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Un’ulteriore specifica sull’articolazione del Corpo di Polizia Municipale si evince dall’art. 7. L’organizzazione del Corpo si articola in:

  1. responsabile del Corpo (Comandante)

  2. addetti al coordinamento e al controllo

  3. operatori (vigili).

Compiti e funzioni degli addetti al servizio di Polizia Municipale

L’aspetto più rilevante dell’art. 3 si evidenzia nel limite territoriale di espletamento dei compiti degli addetti al servizio di Polizia Municipale, i quali possono esercitare le loro funzioni solo nell’ambito del territorio di competenza. Inoltre possono collaborare con le Forze di Polizia dello Stato.

Gli addetti al servizio di Polizia Municipale possiedono alcune funzioni (art. 5):

  1. funzioni di polizia giudiziaria, per l’esercizio della quale gli operatori rivestono il ruolo di agenti di polizia giudiziaria, mentre i responsabili del servizio o del Corpo, nonché gli addetti al coordinamento e al controllo rivestono il ruolo di ufficiali di polizia giudiziaria;

  2. servizio di polizia stradale;

  3. funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Ad attribuire questa qualifica è il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, dopo aver accertato la sussistenza di alcuni requisiti:

  1. godimento dei diritti civili e politici;

  2. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

  3. non essere stato espulso dalle Forze armati o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

In caso di accertamento del venir meno di uno dei suddetti requisiti, è il Prefetto, sentito il Sindaco, a dichiarare la perdita della qualifica di pubblica sicurezza.

In virtù dell’attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, gli addetti al servizio di Polizia Municipale possono portare, senza licenza, un’arma di cui possono essere dotati, anche fuori dal servizio purché all’interno del territorio di competenza, in relazione al tipo di servizio e ai regolamenti (cfr. d.m. 145/1987).

L’art. 5 specifica inoltre che relativamente alle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale, messo a disposizione del Sindaco, dipende operativamente dall’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, in ossequio alle intese tra tali autorità e il Sindaco.


Legislazione regionale in materia di Polizia Municipale

Il disposto della L. 65/1986 che norma la potestà in relazione alla materia in oggetto, viene corredato da leggi regionali che regolamentano ulteriormente la materia sulle seguenti tematiche (art. 6):


  1. stabilire le norme generali per l’istituzione del servizio;

  2. promuovere iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale;

  3. promuovere tra i comuni le opportune forme associative;

  4. determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di Polizia Municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;

  5. disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi.

Per la preparazione del concorso è utile reperire e studiare anche la legge regionale di riferimento, sempre che sia richiesta dal bando di concorso.


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A cura della Dott.ssa Eleonora Corrente

Collaboratrice di Entra In Polizia Locale


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